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Sistri per le imprese agricole
26 gennaio 2012
Sistri per le imprese agricole

Il Decreto Milleproroghe (art. 13, Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011) fa slittare dal 31 dicembre 2011 al 2 luglio 2012 l’obbligo di iscrizione al SISTRI per le piccole aziende agricole.

Quindi, fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:

- i trasporti di rifiuti pericolosi (olio esausto da trattori, batterie e filtri olio delle macchine agricole, sacchi e contenitori di fitofarmaci, contenitori di medicinali per gli animali, diserbanti indicati come pericolosi) ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri all’anno

- i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 kg o 100 litri all’anno.

Su base annua la quantità limite è di 100 kg o litri, invece su base giornaliera non devono essere superati i 30 kg o litri.

Gli imprenditori agricoli devono conservare in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta insieme alle schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

A cura di Gabriella Donadio

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